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Il collegamento tra la essenzialita` del termine contenuto nella diffida e la (peraltro non pacifica) esclusivita` dell`interesse dell`intimante attiene all`atto di diffida ma non all`effetto
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risolutorio, che la norma ex art. 1454 c.c. mostra di considerare automatico, perseguendo la non discutibile funzione di bilanciamento di interessi contrapposti, a tutela anche della parte che,
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allo spirare del termine, abbia posto un affidamento legittimo nell`avvenuta cessazione degli effetti del negozio.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009
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